"POLLICINO" bambini e genitori di oggi e di domani ODV
Associazione di volontariato per la Pediatria d’Urgenza

STATUTO
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ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 E' costituita l'Associazione di volontariato con finalità solidaristiche de-nominata "POLLICINO bambini e genitori di oggi e di domani ODV", con sede in Bologna. L'Associazione può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell’art. 32 e seguenti d. lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (C.T.S.). In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, l'As-sociazione utilizza la locuzione “organizzazione di volontariato” ovvero l'acronimo “ODV”.
1.2 L'Associazione può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
1.3 L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO
2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, prevalen-temente in favore di terzi, e si avvale in modo determinante e prevalen-te delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti
2.2 Ha come finalità:
• promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare il benessere, la sa-lute fisica e psichica, la prevenzione, l’assistenza e la cura dei pazienti in età pediatrica e dei loro genitori, con particolare riferimento alle pa-tologie legate all’urgenza e alle espressioni psicopatologiche ad esor-dio precoce, anche attraverso l’acquisto di strumenti ed arredi o il fi-nanziamento di opere strutturali;
• promuovere e sostenere la funzione genitoriale;
• promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, medico della Pediatria d’Urgenza e altre strutture sanitarie;
• promuovere l’informazione relativa alle patologie organiche ed emoti-ve pediatriche.
2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale prevista nell’art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore al punto a) “Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 feb-braio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modi-ficazioni”.
2.4 Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, l'Associazio-ne può porre in essere ogni forma di attività atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con imprese, pubbliche o private, asso-ciazioni, enti ed istituzioni. Potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
• stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo del-la pediatria d’urgenza e della psicologia e sostenere la ricerca scientifi-ca svolta da università, fondazioni, aziende ospedaliere o altri enti non aventi scopo di lucro (attività art.5 c.1 lett. g) e h)) ;
• promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Pediatriche Na-zionali ed Estere che si occupano dell’assistenza alle patologie acute di natura organica e psicologica;
• stimolare gli Enti Pubblici e Privati all’istituzione di strutture specifiche per l’attività di Pronto Soccorso pediatrico e per la realizzazione di re-parti dedicati all’urgenza pediatrica e a strutture per la presa in carico delle patologie psicologiche precoci e dei disturbi della relazione geni-tore-bambino;
• promuovere la sensibilizzazione di Enti Pubblici e Privati nonché dei cit-tadini per la soluzione dei problemi riguardanti i pazienti pediatrici che afferiscono alle strutture dedicate all’Urgenza sia per problematiche di natura medica che psicologica;
• sostenere con l’attività di volontariato svolta dai propri associati, i re-parti di Pronto Soccorso, di Pediatria d’urgenza e strutture di assistenza psicologica, anche attraverso altre iniziative per le medesime finalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
• contribuire con ogni altro mezzo che l’Associazione stessa riterrà op-portuno al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
• promuovere la preparazione e l’aggiornamento del personale medico, psicologico, infermieristico e sanitario del settore, anche attraverso l’istituzione di Borse di Studio e Contratti di Formazione da utilizzare anche presso strutture di comprovata esperienza (art.5 c.1 lett. d));
• promuovere la formazione dei propri volontari;
• assumere in proprio Personale o Professionisti che potranno svolgere la loro attività all’interno delle strutture pediatriche o affini o contributivi con appositi finanziamenti, in accordo con la Direzione Generale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Orsola Malpighi;
• coinvolgere nella propria missione anche altre associazioni di volonta-riato, interagendo e collaborando congiuntamente per alleviare il disa-gio del bambino e dei genitori all’interno dell’ospedale.;
• Offrire il proprio sostegno ad altre organizzazioni benefiche in favore dell’infanzia in Italia o all’estero, con l’approvazione del Consiglio Di-rettivo (art.5 comma1 lett. u).
2.5 L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali ri-spetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore anche mediante l’utilizzo di risor-se volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo che dovrà dare evi-denza nel bilancio annuale del carattere secondario e strumentale delle stesse.
2.6 L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di fi-nanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
2.7 Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo preva-lente dell’attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svol-gono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie con-nessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la Respon-sabilità civile verso i terzi. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamen-te stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spe-se di tipo forfetario.
2.8 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’art. 33 comma 1 del Codice del Terzo Settore. La qua-lità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavo-ro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 3) - DURATA
3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati (di seguito definiti anche come “soci”).

ARTICOLO 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dal Fondo di dotazione costi-tuito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione; dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da con-tributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone fisiche e di enti e sog-getti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le ecce-denze di bilancio.
4.2 In previsione di una futura richiesta della personalità giuridica, l’associazione si dota di un patrimonio minimo di € 15.000,00 (quindici-mila).
4.3 Le entrate dell’Associazione sono costituite: dai contributi degli associati e di privati non associati, incluse le quote associative; dai contributi dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche, per sostenere specifiche e docu-mentate attività o progetti; dai contributi da parte di organismi interna-zionali; da donazioni e lasciti testamentari; dai rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali, dagli avanzi netti di gestione, nonché da raccol-te fondi e dallo svolgimento dalle attività diverse, nei limiti ed alle con-dizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
4.4 Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi dagli associa-ti a partire dall'atto dell'iscrizione all'Associazione.
4.5 E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota an-nuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio dall'Associazione stessa.
4.6 Per l’attività di interesse generale prestata, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documenta-te, salvo che l’attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs 3 luglio 2017 n.117 “CODICE DEL TERZO SETTORE”.
4.7 All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.8 L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5) - SOCI
5.1 Per tutti i soci vige parità di trattamento ed è garantita l’effettiva parte-cipazione alla vita associativa.
5.2 Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione in forma scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e della quale si impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti ed abbiano versato la quota associativa annuale; essi aderiscono e partecipano alla vita dell'Associazione nel corso della sua esistenza. Dell’accettazione della domanda il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all’interessato. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, proporre all'Assemblea annuale dei so-ci la nomina di soci onorari, da individuarsi tra coloro che si siano parti-colarmente distinti negli ambiti in cui opera l’Associazione. I soci onorari hanno i medesimi diritti degli altri soci, ma non corrispondono alcuna quota.
5.3 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale viene comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di reces-so, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene noti-ficato al Consiglio Direttivo.
5.4 Decadono automaticamente dalla qualifica di soci, senza necessità di comunicazioni, da parte del Consiglio Direttivo, coloro che non hanno provveduto ad effettuare il versamento delle quote sociali dei due eser-cizi consecutivi precedenti, a meno che non vi provvedano nei giorni an-tecedenti l’assemblea annuale di approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo prende atto dei soci decaduti.
5.5 L'adesione e l’iscrizione al libro dei soci, comporta, dopo sette giorni dall’iscrizione, per il socio maggiore d'età, il diritto di acquisire l’elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'appro-vazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono acquisire la qualità di socio anche altri enti del terzo settore nel rispetto di quanto stabilito dal C.T.S..
5.6 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5.7 Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei compo-nenti l’esclusione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo compor-tamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trente-simo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
5.8 L’eventuale rigetto della domanda di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati e comunicati al ri-chiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5.9 Al socio escluso o la cui domanda di ammissione è stata rigettata è con-cessa la possibilità di ricorrere all’Assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso. L’Assemblea si costituisce nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8 com-ma 7 del presente Statuto e delibera con il voto favorevole della maggio-ranza dei presenti.
5.10 Ciascun socio maggiorenne ha diritto di proporsi come candidato per gli organi dell’Associazione
5.11 Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scrit-ta al Consiglio Direttivo presso la sede entro 20 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 6) - AMICI DELLA ASSOCIAZIONE
6.1 Sono Amici dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che pur non entrando a far parte della medesima, condividen-do le finalità dell'Associazione, contribuiscono con versamenti in denaro o elargizioni di beni o servizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
6.2 Il Consiglio potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone (fisiche e giuridiche) che si siano distinte per meriti nei confronti dell’associazione.
6.3 Gli amici della Associazione non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 7) - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7.1 Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea dei soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente;
 l’Organo di Controllo (ove nominato);
 il Revisore dei Conti (ove nominato);
 il Comitato Scientifico.
7.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30 comma 5 C.T.S. che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 C.C. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimbor-so delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8) - ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-dente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato.
8.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché del bilancio sociale quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno.
Essa inoltre:
 provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico previa determinazione del loro nu-mero nei limiti stabiliti dallo Statuto, nonché delle rispettive cariche, ove non siano disposte dalla legge, e dell’Organo di Controllo o del Re-visore Legale dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga op-portuno;
 delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione co-munque denominati nonché di qualsiasi fondo di riserva costituitosi du-rante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposi-zioni contenute nel presente Statuto, in particolare al divieto di distri-buzione di utili di cui al punto 4.6 del presente Statuto;
 delibera sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi o non ammessi
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-muove azione di responsabilità nei loro confronti.
 approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 Nomina, ove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Organo di controllo e/o il Revisore Legale e definisce l’eventuale com-penso;
 Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
 In caso di acquisizione della personalità giuridica, qualora il patrimonio minimo si riducesse di oltre un terzo in conseguenza di perdite, delibe-ra la ricostituzione del patrimonio minimo o la trasformazione o il pro-seguimento dell’attività in forma di associazione non riconosciuta.
8.3 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivi-tà dell'Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione, la tra-sformazione la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge
8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio socia-le (se obbligatorio o ritenuto opportuno); è convocata dal Presidente in via straordinaria per le modifiche statutarie e negli altri casi previsti al punto 8.3; è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, quando se ne ravvisi la necessità, oppure ne sia fatta richie-sta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci.
8.5 La convocazione è effettuata mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviarsi ai soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al libro soci, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'a-dunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle mate-rie da trattare.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, telecon-ferenza), a condizione che:
•sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione de-gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-clamare i risultati della votazione;
•sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
•sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8.6 Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.
8.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qua-lora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno un ter-zo dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria, è valida-mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-sentati
8.8 L’assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8.9 Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La de-lega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Ai soci enti del terzo set-tore sono attribuiti tre voti in assemblea. Si applica l’art. 2373 C.C in quanto compatibile.
8.10 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte con il voto favo-revole della maggioranza dei presenti, secondo il principio del voto sin-golo (una testa un voto). Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti se-condo il principio del voto singolo (una testa un voto) ad eccezione delle deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.
8.11 Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la re-sponsabilità genitoriale sui medesimi.
8.12 Per il calcolo del quorum per la validità delle assemblee si fa riferimento ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali ai sensi del punto 5.4 del presente Statuto.

ARTICOLO 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da soci dell'Associazione, ovvero indicati, tra i propri associati, dalle Organizza-zioni di Volontariato associate; è composto dal Presidente, che lo presie-de e da due, quattro o sei membri, fra i quali il Presidente nomina un Vi-ce Presidente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.2 Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si in-tenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.
9.3 In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell’ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consi-glio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l’Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
9.4 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rim-borso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'As-sociazione.
9.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 gestire l'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
 chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla nomina ai sensi dell’art. 26 c.6 C.T.S.
 redigere delle bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bi-lancio sociale di cui all’art. 14 C.T.S., documentando il carattere secon-dario o strumentale di eventuali attività diverse svolte da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 ratificare l’ammissione all'Associazione di nuovi soci e adottare i prov-vedimenti di esclusione;
 fissare le date di convocazione e provvedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci;
 stabilire la quota associativa annuale;
 individuare le eventuali attività diverse, secondarie o strumentali ri-spetto alle attività di interesse generale;
 stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effetti-vamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
 compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della società che non siano spettanti all’assemblea o al solo Presiden-te;
 redigere dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'As-semblea dei soci.
9.6 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a soci o estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
9.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, presso la sede o in altro luogo indicato nell’avviso di convoca-zione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche i membri del Comitato Scientifico, se nominato, con funzioni consultive e senza di-ritto di voto. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riu-nione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri e ai membri del Comitato Scientifico almeno cinque giorni prima dell'adu-nanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è valida-mente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri e almeno un membro del Comitato Scientifico. E’ valida la riu-nione del Consiglio Direttivo svolta in collegamento audio/video attraver-so strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, tele-conferenza), alle condizioni previste al punto 8.6.
9.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
9.9 Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
9.10 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate.
9.11 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevo-le della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole del-la maggioranza del consiglio in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a di-stanza.

ARTICOLO 10) - PRESIDENTE
10.1 Il Presidente dell'Associazione, cui spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
10.2 Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo fra i membri eletti del Consiglio Direttivo.
10.3 Spetta al Presidente dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'e-secuzione delle deliberazioni, verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigilare sul buon andamento amministrativo dell'Associa-zione.

ARTICOLO 11) - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
11.1 L’Associazione può dotarsi, per obbligo di legge al superamento dei limi-ti di cui all’art. 30 comma 2 C.T.S. o per deliberazione dell’assemblea dei soci, di un Organo di controllo, composto da tre membri, di cui alme-no uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397comma 2 C.C. o monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397comma 2 C.C. affinché vengano espletate le funzioni di controllo in-dicate nell’art. 30 del C.T.S.. Ai componenti dell’organo di controllo si ap-plica l’art. 2399 C.C. l’organo di controllo dura in carica tre anni ed è rie-leggibile; l’Assemblea può revocare l’Organo di Controllo solo in presen-za di giusta causa.
11.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, so-lidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del C.T.S..
11.3 L’Associazione può dotarsi, per obbligo di legge, al superamento dei li-miti di cui all’art. 31 comma 2 C.T.S. o per deliberazione dell’assemblea dei soci, di un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori legali, affinché vengano espletate le fun-zioni di controllo indicate nel presente articolo. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile; l’Assemblea può revocare il Revisore Legale solo in presenza di giusta causa. Il Revisore Legale dei Conti effettua le opportune verifiche ogni novanta giorni e le riassume in un verbale sottoscritto. Esso provvede, inoltre:
 al riscontro della gestione finanziaria;
 al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
 ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi e sociali, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna.
11.4 Il Revisore Legale dei Conti, può assistere alle riunioni del Consiglio Di-rettivo senza diritto di voto.
11.5 Le funzioni di revisione legale dei conti, ove ne corra l’obbligo, possono essere svolte dall’Organo di Controllo, qualora i suoi membri risultino tutti iscritti nel registro dei revisori legali

ARTICOLO 12) - VICE PRESIDENTE
12.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, è scelto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13) - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
13.1 Il Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Consiglio Direttivo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'As-sociazione, cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei soci. Su delega del Consiglio Direttivo, potrà svolgere operazioni bancarie per conto dell’associazione entro limiti di importo definiti nella delega stessa.

ARTICOLO 14) – COMITATO SCIENTIFICO
14.1 L’Assemblea nomina il Comitato Scientifico, formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall’ Assemblea. Sono Professio-nisti che operano nell’ambito della Pediatria e della Psicologia. Hanno una funzione propositiva anche in materia sanitaria. Il Comitato Scienti-fico partecipa- alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ARTICOLO 15) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
15.1 L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'As-semblea dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci dell'As-sociazione, a cura del Consiglio Direttivo; i libri delle adunanze e delibe-razioni dell’Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei conti, a cura dell’organo stesso, oltre al registro dei volontari, previsto all’art. 17 C.T.S. nel quale iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non oc-casionale e alla tenuta delle scritture prescritte dagli art. 13,e 14 quando ne ricorrano le condizioni.
15.2 I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16) - BILANCIO
16.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo ap-prova la bozza del bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sotto-porre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio.
16.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approva-zione affinché possano essere visionati da chiunque ne abbia motivato interesse. Per la richiesta di copie si applica l'articolo 15.2).
16.4 Copia del bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 17) - SCIOGLIMENTO
17.1 L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e deli-bera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, te-nuto conto che, il residuo patrimonio, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fon-dazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del C.T.S.).

ARTICOLO 18) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE
18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferi-mento alle norme vigenti ed in particolare alle norme contenute nel Co-dice del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelle afferenti le organizzazioni di volontariato e relative disposizioni attuative. Resta in-teso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e pro-durranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo regi-stro verrà istituito e sarà operante ai sensi delle legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Bologna, 29/03/2021
Il Presidente
(Violetta Frasnedi)

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